Secondo la legge, lo smaltimento delle pile usate e' a carico del rivenditore e se nei pressi del rivenditore di Pile non esiste contenitore per la raccolata delle pile usate, le stesse devono essere consegnate al rivenditore che si deve far carico dello smaltimento organizzandosi allo scopo nell'ambito del proprio esercizio. Per maggiori dettagli allego di seguito gli articoli 4 e 7 del del decreto n. 194 di riferimento per la raccolta delle pile usate e per le informazioni agli acquirenti tramite avvisi esposti a cui i rivenditori devono attenersi. Salutoni Decreto 3 luglio 2003, n. 194 (Recepimento della direttiva 98/101/Ce eadeguamento della direttiva 91/157/Cee - pile ed accumulatori contenentisostanze pericolose)Ministero delle attività produttiveDecreto 3 luglio 2003, n. 194(Gazzetta ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) Articolo 4 -Raccolta. 1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti,pubblici o privati. 2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma1, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione dellepile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggettoincaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea adimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio. 3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dellepile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, iproduttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici oprivati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenutadei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiroperiodico. 4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo. Articolo 7 - Informazioni agli acquirenti. 1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avvisoal pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori. |