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davide | Inviato il: 1/7/2009 18:55 |
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Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Demolizioni Immobili abusivi Nuova puntata sulla casa da demolire nei pressi di Passo Genovesi. Pare che ieri il proprietario si sia incatenato all'anagrafe del Comune per protesta contro l'abbattimento. Il cronista di Latina Oggi ricorda che quella casa è stata costruita nel 1974 e la domanda di condono presentata nel 1983 non è stata accolta.. Giustamente si augura che questa sia soltanto la prima delle case abusive a cadere sotto i colpi delle ruspe, per restituire la duna ed il paesaggio ai cittadini. Ma per favore (rivolto ai giornalisti di Latina Oggi), non chiamatele villette abusive... Quelle sono e restano catapecchie.... E' un' offesa verso le villette, quelle vere!! http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/01_07_2009/pag10borghi.pdf DAVIDE |
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davide | Inviato il: 2/7/2009 19:15 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi Giulianelli contrario agli espropri delle palafitte ed alla loro successiva demolizione.. Dovrebbe però ricordare che la demolizione delle case e delle palafitte rientra nel famoso "Concorso di idee per la marina di Latina" approvato nel 2004 e i cui i vincitori sono stati premiati nel 2006. Nelle premese di quel bando si diceva che sulla Marina di Latina vi erano circa 600 mila metri di edilizia residenziale, di cui 300 mila abusivi. Quindi dire che al Lido di Latina non vi siano case abusive è molto azzardato (mi rivolgo a Massimo74 in questo caso). Non è che mi aspettassi molto dalla proposta di Chiarato, ma almeno ha avuto il merito di far venire allo scoperto chi è contro le demolizioni mediante espropri. Evidentemente ad una parte della ex Forza Italia ciò non stà bene. http://iltempo.ilsole24ore.com/latina/2009/07/02/1042909-giulianelli_lido_niente_demolizioni.shtml"colonna-articolo"> Il presidente della commissione Avvocatura ha replicato seccamente alle dichiarazioni del collega dei Lavori pubblici, sulla necessità di affrontare con urgenza il tema degli espropri e delle demolizioni delle abitazioni al lido. «Innanzitutto voglio dire a Chiarato, che l'argomento non compete alla commissione Espropri/Avvocatura -ha affermato Giulianelli- poi in secondo luogo aggiungo che non sono affatto d'accordo con la linea del collega. Le abitazioni non vanno demolite, semmai occorre che vi sia una trattativa fra il Comune ed i privati. Anzi, sposo proprio questa iniziativa, che ritengo utile e necessaria per trovare una soluzione definitiva al problema». Lo stop di Giulianelli a Chiarato, rischia di creare adesso una piccola spaccatura all'interno del Pdl stesso. Di sicuro, stando alle dichiarazioni del presidente, il tema delle demolizioni non sarà trattato nella prossima seduta della commissione Avvocatura. 02/07/2009 |
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davide | Inviato il: 4/7/2009 11:42 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi
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davide | Inviato il: 9/7/2009 18:15 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi Riecco che ci risiamo! Ogni volta che c'è da buttare giù una casa abusiva i proprietari cominciano a fare i matti, dicendo che si danno fuoco o si buttano dal tetto. Era già accaduto a S.Felice all'inizio del 2008 quando le ruspe dovevano demolire una casa realizzata nel 2007. La proprietaria E. C. minacciò di darsi fuoco. Nel corso del 2009 la procura di Latina tentò un nuovo blitz,con polizia e carabinieri, ma la ruspa fu bloccata dai tronchi di pini tagliati messi sulla strada di accesso, e dalle proteste dei vicini.. Poi si disse che il Comune di S.Felice gli avrebbe dato una casa di sua proprietà ma bisognava prima procedere all'autodemolizione dell'altra. Autodemolizione di cui non se ne è più saputo nulla! Ora veniemo a sapere che anche a Foceverde per la seconda volta si blocca la demolizione perchè S.D.M. minaccia di buttarsi dal tetto! E buttati! A breve pubblicherò la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di S.D.M. Occorre far rispettare la legge! Che razza di centrodestra c'è a Latina e in Italia?? http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/09_07_2009/pag12latinascalo.pdf DAVIDE |
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davide | Inviato il: 9/7/2009 18:39 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi Nell'articolo di Latina Oggi si dice che il proprietario minacciava di "gettarsi nel vuoto"! Con quella casa di un solo piano, nel peggiore dei casi avrebbe rischiato di fratturarsi una gamba. Mi domando come mai le forze dell'ordine non siano salite sul tetto a prenderlo.. Tutta questa storia è semplicemente ridicola! Tra l'altro nei giorni scorsi l'assessore Galetto ha detto che l'uomo risultava sconosciuto all'ufficio servizi sociali, non avendo mai fatto richiesta di accedere a tali servizi. Probabilmente non è iscritto neanche alle liste delle case popolari. Non vorrei che tutta questa scenata sia fatta per farsi assegnare qualche casa popolare scavalcando così chi è in attesa da anni.. Quella si sarebbe una vera ingiustizia.. Certo il Comune di LAtina dovrebbe avere delle case popolari per permettere per un periodo temporaneo l'alloggio di chi si trova in urgenti sitazione disagiate. Nulla contro questo alloggio temporaneo, ma poi si deve mettere in lista per le case popolari come gli altri. Piuttosto il Comune di Latina deve sbrigarsi a far realizzare all'Ater le case popolari all'ex Svar e nella zona di Pantanaccio. Tra vecchie richieste e nuove (magari sopravvenute a seguito di qualche istanza di condono rifiutata) la situazione diventa ogni giorno più bollente. DAVIDE |
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davide | Inviato il: 14/7/2009 15:16 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi N. 00560/2009 REG.SEN. N. 00397/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, contro Comune di Latina in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Avv. Cavalcanti in Latina, C/Oavv.Ra Com. Latina via Farini 2; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 14817/4906 prot. n. 42151/41579 del 15 aprile 2009 emessa dal Settore Urbanistica Ufficio Antiabusivismo del Comune di Latina con la quale veniva disposta l'acquisizione gratuita del terreno di proprietà, sito in Latina alla strada G. n. ..... sul quale insistono opere abusive realizzate in favore del Comune intimato e contestuale ordine di sgombero. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina in Persona del Sindaco P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto: a) l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune costituisce una sanzione conseguente all’attività edilizia abusiva e alla mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire e prescinde dalla esistenza di uno specifico interesse pubblico; b) l’esistenza di un contenzioso in sede penale in ordine all’abusività delle opere (o meglio in ordine all’esistenza del reato previsto dall’articolo 44, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non impedisce all’amministrazione di adottare le sanzioni conseguenti all’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione, che non risulta neppure essere stata contestata in sede giurisdizionale amministrativa e che pertanto è ormai inoppugnabile; c) neppure è stata denunciata la mancanza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15; P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro nillecinquecento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei signori: Francesco Corsaro, Presidente Davide Soricelli, Consigliere, Estensore Antonio Massimo Marra, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/06/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO |
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davide | Inviato il: 18/7/2009 0:23 |
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Re: Demolizioni Immobili abusivi Riporto questa vecchia news di Parvapolis del 2002 che nessuno ricorda. Così, tanto per schiarire le idee a Chiarato, Giulianelli e De Simone. Non servono espropri, serve applicare le sentenze passate in giudicato dei tribunali, anche per le cosidette "palafitte". http://www.parvapolis.it/page.php"autore">Mauro Cascio |
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davide | Inviato il: 30/7/2009 20:52 |
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Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Demolizioni Immobili abusivi Interessante sentenza del Tar di Latina, che respinge un ricorso del 2002. In pratica nel 2001 il Comune di Latina aveva concesso il condono edilizio ad una casa abusiva realizzata al lido di Latina, in Via Casilina Sud, in zona destinata a verde pubblico e soggetta a vincolo paesaggistico. In seguito invece il Ministero dei Beni Culturali aveva annullato il condono concesso dal comune di Latina in quanto la zona era gravata da vincoli paesaggistici. La ricorrente ha fatto ricorso e lo ha perso, avendo il Tar dato ragione al Ministero. Dunque anche per questa casa si prospetta l'acquisizione gratuita a patrimonio comunale e la conseguente demolizione. N. 00742/2009 REG.SEN. N. 00015/2002 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 15 del 2002, proposto da: contro Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Soprintendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio - il 5.10.2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del D.Lgs 29.10.1999 n. 490, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 52//04 del 29.6.2001 del Comune di Latina con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e art. 39 della L. 724/94 ai sigg. F.G. e M.L. per avere realizzato un fabbricato per civile abitazione nel Comune di Latina in località “Marina di Latina”, via Casilina Sud, nonché avverso ogni altro presupposto e connesso anche se ignoto ai ricorrenti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso notificato il 7 dicembre 2001 e depositato il 5 gennaio 2002, le signore F.G. e M.L. hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, ha annullato il provvedimento con cui, precedentemente, il Comune di Latina aveva espresso parere favorevole alla sanatoria richiesta dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94 relativa a un edificio residenziale di mq 119,79 e mc 366,04 c.a., realizzato in zona destinata a Verde Pubblico sottoposta a vincolo per la tutela ambientale di cui alla L. 1497/39 ed inserita tra le aree tutelate dal Piano territoriale Paesistico (tutela di tipo C sottocategoria C1.1). 2) A giustificazione dell’atto di assenso il Comune “ritiene le opere eseguite compatibili con il contesto paesistico e panoramico”. Dal canto suo la Soprintendenza ha rilevato una serie di motivi ostativi al rilascio della suddetta autorizzazione. 3) A sostegno del gravame, le ricorrenti deducono, in un unico articolato motivo, l’eccesso di potere sotto diversi profili e la violazione dell’art. 151 del D.L.vo n. 490/99 in relazione all’art. 724/94. Sostengono che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che nell’area ove insiste il fabbricato oggetto della domanda di condono insistono già numerosissimi fabbricati destinati a civile abitazione. In ogni caso, il condono - fattispecie diversa dalla sanatoria ex art. 13 L. 47/85 – prevede una regolarizzazione non soltanto formale, ma anche sostanziale e radicale di tutti gli abusi, a prescindere dalla conformità o meno con le normative vigenti e gli strumenti urbanistici locali, purchè corrispondano i requisiti della realizzazione temporale entro un certo termine e del versamento di una somma a titolo di oblazione. 4) Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le attività Culturali che, con successiva memoria ha dedotto l’infondatezza del ricorso. 5) Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009, la causa è stata riservata per la decisione. 6) Il ricorso è infondato. 7) Osserva il Collegio che i motivi a fondamento del provvedimento ministeriale di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Latina ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/85 resistono alle dedotte censure. 8) Infatti, a fronte della laconica affermazione contenuta nell’autorizzazione comunale che “le opere eseguite sono compatibili con il contesto paesistico e panoramico”, la Soprintendenza, a propria volta, ha evidenziato precise e puntuali ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione in argomento, che evidenziano l’insanabile contrasto tra l’intervento richiesto dai ricorrenti e i valori paesaggistici tutelati. In particolare, la Soprintendenza ha evidenziato che: - la località interessata dall’intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse ex L. 1497/1939 ai sensi del D. M. 25.2.1974; - il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; - la verifica condotta ha rilevato che l’abuso è successivo all’adozione del P.T.P. e che è eccessivo l’ingombro planivolumetrico nel lotto di pertinenza interessato da un edificio già oggetto di precedente sanatoria; - il parere favorevole comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente; - con il parere comunale favorevole si è apportata una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col D. M. 25/2/1974 citato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 145 del predetto T. U. 9) In relazione alle sopra richiamate argomentazioni, appaiono infondate le censure dedotte dai ricorrenti. 10) Il provvedimento comunale, infatti, non risulta adeguatamente motivato con ricostruzione dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di compatibilità effettive e quindi non evidenzia con adeguato risalto l’interesse pubblico che ha determinato l’imposizione del vincolo. Il potere di annullamento dell'autorizzazione paesistica esercitato nella fattispecie dalla Soprintendenza non si sostanzia in un complessivo riesame delle valutazioni tecnico - discrezionali compiute dall'ente locale, tale da comportare la eventuale illegittima sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che pone in risalto proprio la carenza delle menzionata necessaria valutazione di merito da parte del Comune. 11) Va comunque precisato che “Ove nel corso del procedimento di condono di un abuso edilizio e nell'esercizio del potere previsto dall'art. 82, d.lg. 24 luglio 1977 n. 616 (trasfuso nel t.u. 29 ottobre 1999 n. 490 e poi nell'art. 146, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42), la Soprintendenza annulli per difetto di motivazione l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, quest'ultimo è titolare di un potere discrezionale, per il quale o ritiene che possa essere rilasciata una ulteriore autorizzazione paesaggistica, con una motivazione diversa da quella che ha condotto all'annullamento da parte dell'organo statale ovvero, anche sulla base delle valutazioni formulate da quest'ultimo, ritiene che non sussistano i presupposti per il rilascio di detta autorizzazione, ma in tal caso deve esporre le relative ragioni con adeguata motivazione, secondo i principi generali riguardanti l'esercizio delle pubbliche funzioni, e non può invece ingiungere senz'altro la demolizione del manufatto per il quale è stata proposta la domanda di condono, ma è tenuto a valutare se l'istanza (che da esso era già stata positivamente valutata sotto il profilo paesaggistico, con l'atto annullato per difetto di motivazione) è meritevole di essere accolta (C.d.S. Sez. IV 28.4.2008 n. 1865). 12) Il ricorso deve quindi essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento. 13) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 15/2002, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Santino Scudeller, Consigliere Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/07/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO
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davide | Inviato il: 10/8/2009 12:04 |
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Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Demolizioni Immobili abusivi Tempo fà avevo detto che avrei pubblicato le sentenze e le ordinanze del Tar relative all'immobile di Raimondo de Meo, molto probabilmente riferibili proprio all'immobile posto alla foce del canale Mascarello a due passi dai ruderi di Passo Genovesi. Evidentemente ricordavo male, pensavo il Tar avesse respinto, invece ho trovato solo 2 ordinanze ed un decreto decisorio d'urgenza. Cmq il Tar accoglie l'ordinanza sospensiva a causa di un'area confiscata eccessiva. Cmq sia non vedo cosa aspetta il Comune di Latina a rettificare quel provvedimento, adeguandosi alla legge e permettendo finalmente l'abbattimento di quella costruzione abusiva Inoltre nell' ordinanza 543/2006 si dice chiaramente che il diniego del condono non è mai stato impugnato, e dunque è diventato inoppognabile. Ne segue che l'atto presupposto all' ordinanza di demolizione ed all'acquisizione dell'area di sedime è legittimo. Basta che il Comune di Latina faccia un'ordinanza di acquisizione come Dio comanda, annullando quella in contestazione al Tar.
composta dai Signori Magistrati: Dott. Santino SCUDELLER PRESIDENTE f.f. REL. Dott. Davide SORICELLI CONSIGLIERE Dott. Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO ha pronunciato la presente O R D I N A N Z A nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2006; Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;
Visto il ricorso n. 524 del 2006, proposto dal signor Raimondo DI MEO, rappresentato e difeso dall’avv. Modestino D’Aquino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Latina, via Adua, n. 34, contro il Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti con il quale è elettivamente domiciliato in Latina, via Farini n.2, presso l’Avvocatura Comunale;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, dell’ordinanza di demolizione n. 14433/4539 del 3 febbraio 2006;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Udita la relazione del Presidente f.f. Dott. Santino SCUDELLER e uditi, altresì, gli avv.ti Modestino D’Aquino per il ricorrente e Francesco Paolo Cavalcanti per il Comune di Latina;
Ricorso 524/2006 Di Meo C/ comune Latina
Considerato che il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione e di acquisizione dell’area adottata successivamente alla reiezione (non impugnata) dell’istanza di condono edilizio ex lege 47/85;
Considerato che il ricorso, da una prima sommaria delibazione, appare assistito da apprezzabili motivi di una possibile, favorevole definizione nel merito rilevando la fondatezza quanto meno della dedotta violazione dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001 (cfr. Tar Napoli VI- 4336 - 20.04.2005);
Considerato quindi che per tali ragioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per accogliere la proposta istanza cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina – accoglie, nei limiti di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, la proposta domanda cautelare.
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Latina, 28 luglio 2006 Santino SCUDELLER PRESIDENTE f.f. EST.
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 luglio 2006 (ART. 55, L. 27/4/1982 n. 186) IL Direttore di Segreteria
N. 00342/2009 REG.ORD.SOSP. N. 00524/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 524 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: contro Comune di Latina, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Avv. Cavalcanti in Latina, C/Oavv.Ra Com. Latina via Farini 2; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 14433/4539 del 3 febbraio 2006; e con motivi aggiunti: dell’ordinanza di demolizione n. 14497/4539 del 22 settembre 2006;. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, alla lamentata gravità ed irreparabiltià del danno, può ovviarsi con l’accoglimento della proposta istanza cautelare limitatamente all’immissione in possesso; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - accoglie nei limiti di cui in motivazione la proposta domanda cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con l'intervento dei Magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Santino Scudeller, Consigliere, Estensore Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/07/2009 IL SEGRETARIO |
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davide | Inviato il: 4/9/2009 14:19 |
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Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Demolizioni Immobili abusivi |
ALTRI CINQUE ABUSI - La task force recentemente costituita tra tecnici della Regione Lazio e dei municipi più colpiti dall'abusivismo - quello del centro storico e l'XI che comprende il Parco dell'Appia Antica - è entrata in azione prima rimuovendo il tetto (un pannello di copertura). Con ruspe e picconi poi, gli operai hanno abbassato le mura di quello che è solo un abbozzo di struttura, ma che se condonato, avrebbe trasformato la destinazione ad area verde del parco di proprietà di Gaucci. Un intervento che ha permesso anche di verificare altri cinque manufatti abusivi per i quali era già stato chiesto il condono. «Si tratta di semplici depositi a cielo aperto adiacenti alla struttura principale - ha detto Massimo Miglio, responsabile dell'ufficio Antiabusivismo della Regione Lazio - per i quali è stato chiesto il condono come se si trattasse di costruzioni residenziali».
AL VIA LA CAMPAGNA DI DEMOLIZIONI - «Con le ruspe a villa Gaucci è iniziata la campagna di demolizione dei manufatti abusivi all'interno del Parco dell'Appia Antica - ha detto Andrea Catarci, presidente dell'XI Municipio di Roma - . Lo stabile è stato già sottoposto a sequestro penale l'anno scorso e ne abbiamo ottenuto il dissequestro solo per la demolizione. Stiamo anche alla verifica di ulteriori strutture, presenti nel lotto, per i quali sono state avanzate richieste 'sospette' di condono edilizio». In particolare, spiega Catarci, «abbiamo individuato altri cinque manufatti abusivi, sempre all'interno della tenuta, per i quali è stato richiesto il condono, come se si trattasse di costruzione residenziali, mentre in realtà si tratta solo di depositi di materiale a cielo aperto. Il Municipio ha giá provveduto a richiedere il blocco dei condoni per completare la demolizione e la bonifica del lotto che tornerà all'originaria vocazione agricola». Il presidente ha anche annunciato nuovi interventi per i prossimi giorni: «Il segnale è chiaro - dice - . Tolleranza zero verso chi intende continuare a violare e ferire le aree di pregio come l'Appia Antica. E stiamo valutando la possibilità di acquisire a titolo gratuito quei manufatti abusivi che non sarà possibile abbattere: li destineremo a usi di pubblica utilità». Operai al lavoro (Jpeg)
11 agosto 2009(ultima modifica: 12 agosto 2009)
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