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| Autore | Discussione | ||||
| davide | Inviato il: 26/9/2008 13:23 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Ecco quà, si tratta della Legge regionale n. 30 del 1974 dove si dice: http://85.14.198.88/laruslegambienteit/index.php"font-size: 6.5pt; color: #333333; line-height: 120%; font-style: normal; font-family: Arial">L’Amministrazione comunale, attraverso una variante o un piano particolareggiato in variante, potrà tuttavia in seguito proporre una razionalizzazione del comparto stesso sulla base di un indice di edificabilità territoriale pari al rapporto tra la volumetria esistente e la superficie dell’intero comparto”. In buona sostanza, la Deliberazione Regionale permette sia di “assumere” nel nuovo strumento urbanistico le sentenze della Magistratura – ovverosia procedere alle demolizioni – sia di varare un piano particolareggiato previa variante. Per l’oggi, quindi, in mancanza di una variante comunale specifica, dato l’indice fondiario stabilito, su 60 ettari complessivi del comparto, mq 178.245 – 17 ettari - sono edificabili mc 5.347 ad uso agricolo, e mq 24.000 a vincolo di standard urbanistico. Al contrario, risultavano già realizzati al momento dell’approvazione della Deliberazione Regionale sul Prg di Fondi, 27.648 mc ad uso residenziale su 210.000 mq.L’atto successivo di questa vicenda è, innanzitutto, rappresentato dalla Legge Regionale n. 28/80, relativa alle norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi nati abusivamente. Infatti, sulla base della Legge Regionale, ed in applicazione del Prg, il Consiglio Comunale di Fondi, delibera nel 1983 la Variante Speciale per le zone V/1, V/2, V/3, applicando così l’art.15 della stessa Legge Regionale citata. In ogni caso, sia pure con la variante adottata, vengono esclusi dal beneficio di legge n. 10 delle 21 ville già edificate, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto dei 300 mt dalla linea di battigia del mare, così come stabilito da un’altra Legge Regionale, la Legge n. 30 del 1974. " |
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| renatosd | Inviato il: 26/9/2008 13:31 |
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![]() Registrato: 7/2/2006 Da: q5 Messaggi: 1111 |
Re: Parco Nazionale del Circeo ok ora ci siamo il testo è questo:
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| davide | Inviato il: 26/9/2008 13:32 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Dunque se esiste la legge regionale 30/1974, chi ha costruito ad esempio nel 1980 nella zona dei 300 m dal mare non può ottenere il condono, neache se lo ha richiesto attraverso la legge 47/85... Ergo limitatamente alla Regione Lazio, si possono condonare solo gli abusi commessi nella fascia dei 300 m costruiti prima del 1974, in cui si sia presentata istanza di condono ai sensi della legge 47/85 e sempre se si riesce a dimostrare in modo inequivoco che i lavori sono stati completati prima del 1974 e non prima del 31/12/1985... DAVIDE |
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| renatosd | Inviato il: 26/9/2008 13:43 |
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![]() Registrato: 7/2/2006 Da: q5 Messaggi: 1111 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Mi hai messo in crisi tutte le certezze .... Ora devo consultarmi con un amministrativista anche perchè il testo della suddetta lr30/74 riporta in calce la dicitura "Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari". Guardando il testo coordinato ci sono poi diverse proproghe e rimandi a LR successive che ne abrogano parti ora non voglio parlare a casaccio ma credo che l'efficacia sia stata data solo dai provvedimenti successivi .... ma mi informerò ... non oggi però ... ripensandoci però potrebbe essere ... facendo io la subdelega per Sezze la LR30 non mi tocca in quanto non ci sono ne coste ne laghi ... per il resto mi blocco un attimo. renato
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| davide | Inviato il: 26/9/2008 13:51 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Grazie, invece per il DM 25/02/1974 sei riuscito a capire di cosa si tratta? DAVIDE |
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| renatosd | Inviato il: 26/9/2008 13:53 |
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![]() Registrato: 7/2/2006 Da: q5 Messaggi: 1111 |
Re: Parco Nazionale del Circeo no ... non esiste ... ne in internet ne sui tomi di normativa tecnica ... ci deve essere un refuso ... renato
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| davide | Inviato il: 26/9/2008 14:10 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Dunque dal combinato disposto di testo coordinate, proroghe e parti abrogate che ne viene fuori? E' ancora in vigore? Cmq sia è strano che non esista quel DM 25/02/1974.... nella norme e nella lunga relazione del PTPR non se ne fà mai cenno? DAVIDE |
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| davide | Inviato il: 26/9/2008 14:14 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Inoltre prima della 431/85 vi era il Dpr 616/77 che indicava fasce di rispetto di coste e laghi, come si dice anche nel vecchio PTP di Rieti pubblicato su Internet: www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it">www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it" target="_blank">http://209.85.135.104/search?q=cache:8yozOaHnkJUJ:www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it CAPO II° - MODALITA’ DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO ( L.R. 24/98 CAPO II) Art.5 Protezione delle coste dei laghi 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolopaesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresiquelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. 3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cuial comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio. 4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. 5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 esuccessive modificazioni. DAVIDE |
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| davide | Inviato il: 26/9/2008 14:48 |
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![]() Registrato: 18/10/2007 Da: Messaggi: 1670 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Sabaudia: sigilli a Villa Malagò La forestale mette i sigilli ad un seminterrato realizzato nella villa del noto imprenditore http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/26_09_2008/pag25sabaudia.pdf DAVIDE |
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| renatosd | Inviato il: 26/9/2008 15:03 |
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![]() Registrato: 7/2/2006 Da: q5 Messaggi: 1111 |
Re: Parco Nazionale del Circeo Ero andato in crisi ma ora è tutto chiaro ... avendo a che fare quotidianamente con i vincoli sui corsi d'acqua per Sezze il mio riferimento era solo la L.431/85 ma per le coste e i laghi è vero che il termine da prendere è quello della LR d'altronde mi ero dimenticato di averci già fatto i conti con la famosa indagine sulle ville dei vip dove citavamo la Legge Regionale n. 52 del 25.10.1976 che è l'approvazione definitiva di quella di cui parlavamo. Hai ragione chi fa i pareri in sanatoria dovrà considerare comunque che gli abusivi post 1974 nella fascia di ml.300 dal mare non hanno alibi di sorta e le richieste vanno comunque rigettate ... poi per i precedenti può nascere la questione irrisolta della legge più favorevole al reo o alla superiore valenza del vincolo ambientale indifferentemente dalla data di apposizione. Cavolo mi hai regalato due ore infami di terrore puro ... me la sono praticamente fatta sotto ... Ora devo uscire e del DM in questo momento - come direbbe lui - me ne frego!!! renato
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