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davide
Inviato il: 26/9/2008 13:23
Registrato: 18/10/2007
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Messaggi: 1670
Re: Parco Nazionale del Circeo

Ecco quà, si tratta della Legge regionale n. 30 del 1974 dove si dice:

http://85.14.198.88/laruslegambienteit/index.php"font-size: 6.5pt; color: #333333; line-height: 120%; font-style: normal; font-family: Arial">L’Amministrazione comunale, attraverso una variante o un piano particolareggiato in variante, potrà tuttavia in seguito proporre una razionalizzazione del comparto stesso sulla base di un indice di edificabilità territoriale pari al rapporto tra la  volumetria esistente e la superficie dell’intero comparto”. In buona sostanza, la Deliberazione Regionale permette sia di “assumere” nel nuovo strumento urbanistico le sentenze della Magistratura – ovverosia procedere alle demolizioni – sia di varare un piano particolareggiato previa variante. Per l’oggi, quindi, in mancanza di una variante comunale specifica, dato l’indice fondiario stabilito, su  60 ettari complessivi del comparto, mq 178.245 – 17 ettari -  sono edificabili  mc 5.347 ad uso agricolo, e mq 24.000 a vincolo di standard urbanistico. Al contrario, risultavano già realizzati al momento dell’approvazione della Deliberazione Regionale sul Prg di Fondi, 27.648 mc ad uso residenziale su 210.000 mq.L’atto successivo di questa vicenda è, innanzitutto, rappresentato dalla Legge Regionale n. 28/80, relativa alle norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi nati abusivamente. Infatti, sulla base della Legge Regionale, ed in applicazione del Prg, il Consiglio Comunale di Fondi, delibera nel 1983 la Variante Speciale per le zone V/1, V/2, V/3, applicando così l’art.15 della stessa Legge Regionale citata. In ogni caso, sia pure con la variante adottata, vengono esclusi dal beneficio di legge n. 10 delle 21 ville già edificate, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto dei 300 mt dalla linea di battigia del mare, così come stabilito da un’altra Legge Regionale, la Legge n. 30 del 1974. "



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renatosd
Inviato il: 26/9/2008 13:31
Registrato: 7/2/2006
Da: q5
Messaggi: 1111
Re: Parco Nazionale del Circeo

ok ora ci siamo il testo è questo:

L.R. 02 Luglio 1974, n. 30
Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.



Art. 1

La presente legge si applica:
a) ai territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Per i Comuni delle isole pontine l' ampiezza di detta fascia e' ridotta alla meta';
b) ai territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;
c) ai Comuni inclusi nel piano intercomunale di cui al DM 15- 11- 1958, n. 6215 non forniti di strumento urbanistico, che nel censimento del 1971 hanno registrato un incremento demografico superiore al 15% rispetto al censimento del 1961.


Art. 2

Fino all' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31- 12- 1974, nei territori di cui al precedente articolo si applicano le norme di salvaguardia degli articoli seguenti.


Art. 3

Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sara' provveduto alla loro perimetrazione, che, anche per i Comuni provvisti di strumento urbanistico, dovra' essere adottata dai Consigli comunali entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 4

Nei Comuni di cui alla lettera c) all' art. 1 non possono essere autorizzate al di fuori del perimetro del centro abitato previsto dall' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costruzioni per un volume superiore a metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile. Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra gli edifici e gli impianti pubblici.
Per gli edifici ed impianti di pubblico interesse il Sindaco, su deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta della Giunta regionale sentita la Sezione urbanistica e la competente Soprintendenza ai monumenti, potra' autorizzare volumi superiori a quello previsto nel primo comma del presente articolo.
Le limitazioni predette si applicano fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale dell' approvazione del piano regolatore generale.
Nei Comuni di cui alla lettera c) del predetto articolo, puo' essere autorizzata la costruzione di edifici e di complessi produttivi destinati ad attivita' agricole, per un volume aggiuntivo, rispetto all' indice fissato dal 1Ø comma del presente articolo, non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadro di area.
Il rilascio della licenza edilizia, previo parere degli Ispettorati agrari provinciali, e' condizionato alla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato del richiedente, nonche' all' accertata corrispondenza delle opere da costruire con le esigenze della produzione del fondo. La destinazione d' uso degli edifici e dei complessi produttivi sara' trascritta prima del rilascio della licenza edilizia; in caso di mutamento nella destinazione, il Comune annulla la licenza concessa e provvede a norma dell' art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.


Art. 5

Nei Comuni dotati di strumento urbanistico, l' utilizzazione a scopo edilizio nelle zone di espansione, confinanti con le fasce di cui al precedente art. 1 - lettere a) e b) -, e' subordinata ad un piano di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato assistito da convenzione che comprenda le predette fasce ed in cui, fermi restando gli indici fondiari previsti dallo strumento urbanistico per dette zone di espansione, siano proporzionalmente ripartiti tra i proprietari interessati gli oneri derivanti dalla presente legge, le opere di urbanizzazione, nonche' l' edificabilita'.


Art. 6

Con successiva legge regionale, da emanare entro il 31 dicembre 1974, sentite le Soprintendenze ai monumenti e previo parere della competente Commissione consiliare, potranno essere estesi la normativa ed i vincoli della presente legge ad altri territori meritevoli di particolare tutela (paesistica, archeologica, ecologica ambientale).


Art. 7

Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura massima del 10% delle parti di territorio di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1 della presente legge, comprese nel territorio comunale.
L' autorizzazione e' accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale previo nulla osta della Giunta regionale, sentite le Soprintendenze ai monumenti ed alle antichita' del Lazio.


Art. 8

Le autorizzazioni a costruire, gia' rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completati entro due anni dal loro inizio.
Il precedente comma non si riferisce alle opere pubbliche.


Art. 9

Per gli edifici esistenti nell' ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione edilizia, motivati da necessita' di pronto intervento.
E' consentita la deroga ai vincoli in sede di approvazione dei piani regolatori generali con motivazione espressa, sentita la Commissione regionale permanente.


Art. 10

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme della legislazione statale.


Art. 11

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1° luglio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

 




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La stupiditą e la disonestą dei nostri nemici non deve essere una giustificazione della nostra cecitą (Lev Trotsky)

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davide
Inviato il: 26/9/2008 13:32
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Re: Parco Nazionale del Circeo

Dunque se esiste la legge regionale 30/1974, chi ha costruito ad esempio nel 1980 nella zona dei 300 m dal mare non può ottenere il condono, neache se lo ha richiesto attraverso la legge 47/85...

Ergo limitatamente alla Regione Lazio, si possono condonare solo gli abusi commessi nella fascia dei 300 m costruiti prima del 1974, in cui si sia presentata istanza di condono ai sensi della legge 47/85 e sempre se si riesce a dimostrare in modo inequivoco che i lavori sono stati completati prima del 1974 e non prima del 31/12/1985...

DAVIDE



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renatosd
Inviato il: 26/9/2008 13:43
Registrato: 7/2/2006
Da: q5
Messaggi: 1111
Re: Parco Nazionale del Circeo

Mi hai messo in crisi tutte le certezze .... Ora devo consultarmi con un amministrativista anche perchè il testo della suddetta lr30/74 riporta in calce la dicitura "Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari".

Guardando il testo coordinato ci sono poi diverse proproghe e rimandi a LR successive che ne abrogano parti

ora non voglio parlare a casaccio ma credo che l'efficacia sia stata data solo dai provvedimenti successivi .... ma mi informerò ... non oggi però ...

ripensandoci però potrebbe essere ... facendo io la subdelega per Sezze la LR30 non mi tocca in quanto non ci sono ne coste ne laghi ... per il resto mi blocco un attimo.

renato




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davide
Inviato il: 26/9/2008 13:51
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Re: Parco Nazionale del Circeo

Grazie, invece per il DM 25/02/1974 sei riuscito a capire di cosa si tratta?

DAVIDE



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renatosd
Inviato il: 26/9/2008 13:53
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Da: q5
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Re: Parco Nazionale del Circeo

no ... non esiste ... ne in internet ne sui tomi di normativa tecnica ... ci deve essere un refuso ...

renato




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davide
Inviato il: 26/9/2008 14:10
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Re: Parco Nazionale del Circeo

Dunque dal combinato disposto di testo coordinate, proroghe e parti abrogate che ne viene fuori? E' ancora in vigore?

Cmq sia è strano che non esista quel DM 25/02/1974.... nella norme e nella lunga relazione del PTPR non se ne fà mai cenno?

DAVIDE



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davide
Inviato il: 26/9/2008 14:14
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Re: Parco Nazionale del Circeo

Inoltre prima della 431/85 vi era il Dpr 616/77 che indicava fasce di rispetto di coste e laghi, come si dice anche nel vecchio PTP di Rieti pubblicato su Internet:

www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it">www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it" target="_blank">http://209.85.135.104/search?q=cache:8yozOaHnkJUJ:www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_pst_lazio/PTP5rieti.1175681115.pdf+LAZIO+LEGGE+REGIONALE+30/1974&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it

CAPO II° - MODALITA’ DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A

VINCOLO PAESISTICO ( L.R. 24/98 CAPO II)

Art.5 Protezione delle coste dei laghi

1.
Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo

paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al

presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di

attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444,

e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge

22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici

e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi

quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui

al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato

dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001

mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile

su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e

successive modificazioni.

DAVIDE



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davide
Inviato il: 26/9/2008 14:48
Registrato: 18/10/2007
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Re: Parco Nazionale del Circeo

Sabaudia: sigilli a Villa Malagò

La forestale mette i sigilli ad un seminterrato realizzato nella villa del noto imprenditore

http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/26_09_2008/pag25sabaudia.pdf

DAVIDE



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renatosd
Inviato il: 26/9/2008 15:03
Registrato: 7/2/2006
Da: q5
Messaggi: 1111
Re: Parco Nazionale del Circeo

Ero andato in crisi ma ora è tutto chiaro ... avendo a che fare quotidianamente con i vincoli sui corsi d'acqua per Sezze il mio riferimento era solo la L.431/85 ma per le coste e i laghi è vero che il termine da prendere è quello della LR d'altronde mi ero dimenticato di averci già fatto i conti con la famosa indagine sulle ville dei vip dove citavamo la  Legge Regionale n. 52 del 25.10.1976 che è l'approvazione definitiva di quella di cui parlavamo. Hai ragione chi fa i pareri in sanatoria dovrà considerare comunque che gli abusivi post 1974 nella fascia di ml.300 dal mare non hanno alibi di sorta e le richieste vanno comunque rigettate ... poi per i precedenti può nascere la questione irrisolta della legge più favorevole al reo o alla superiore valenza del vincolo ambientale indifferentemente dalla data di apposizione.

Cavolo mi hai regalato due ore infami di terrore puro ... me la sono praticamente fatta sotto ...

Ora devo uscire e del DM in questo momento - come direbbe lui - me ne frego!!!

renato




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